(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
  Adige n. 25/Sez. Gen. del 24 giugno 2021) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della giunta provinciale del 15 giugno 2021,
n. 518; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Requisiti professionali 
                - Corsi e titoli di studio/formazione 
 
  1. L'art. 29 del decreto del presidente della giunta provinciale 13
giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art.  29  (Requisiti   professionali   -   Corsi   e   titoli   di
studio/formazione).  -  1.  Ai   fini   della   dimostrazione   della
qualificazione professionale sono riconosciuti i seguenti  titoli  di
studio o di formazione, purche' nei relativi ordinamenti o  piani  di
studio siano previste sostanzialmente le materie di cui all'art.  22,
comma 1, lettera b), della legge, e successive modifiche: 
    a) diplomi di scuola secondaria di secondo grado o laurea,  anche
triennale; 
    b) attestati di formazione professionale, rilasciati da  un  ente
pubblico o da un ente munito dei relativi pubblici poteri, al termine
di un percorso formativo di almeno novanta ore. 
  2.  Ferme  restando  le  vigenti   disposizioni   in   materia   di
riconoscimento delle qualificazioni  professionali,  di  attestati  e
diplomi di formazione professionale, nonche' dei titoli scolastici  e
accademici conseguiti all'estero, la Commissione  per  l'abilitazione
alla conduzione di pubblici esercizi puo'  valutare  e  decidere,  se
tali titoli siano sufficienti per ottenere l'abilitazione. A tal fine
devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: 
    a) il titolo e' stato rilasciato da un ente pubblico o da un ente
munito dei relativi pubblici poteri di uno Stato  membro  dell'Unione
europea o della Svizzera; 
    b) il titolo e' un diploma di scuola secondaria di secondo  grado
o una laurea, anche  triennale,  o  l'attestato  di  un  percorso  di
formazione professionale di almeno novanta ore, o un diploma di  alta
formazione corrispondente almeno al  livello  6  del  quadro  europeo
delle qualifiche (EQF); 
    c) l'ordinamento o il piano di studi su cui si basa il titolo  di
studio/formazione presentato include sostanzialmente  le  materie  di
cui all'art. 22, comma 1, lettera b) della legge. 
  3. Il riconoscimento di titoli di studio/formazione  rilasciati  in
uno Stato non appartenente all'Unione europea e' accertato secondo le
norme vigenti in materia.».